Art. 1 - Costituzione, Sede, Denominazione E’ costituita l’Associazione Nazionale Gestori Rifiuti (di seguito anche detta ANGRI 2000 e spendibile anche nella forma abbreviata ANGRI). L’Associazione è libera ed indipendente, apartitica, ha carattere professionale, culturale-scientifico, formativo ed informativo, di durata illimitata, non persegue scopo di lucro. Non potranno essere distribuiti agli Associati utili in qualunque forma. L'Associazione ha sede in Roma – 00147 -, Via dei Lincei n° 54; per esigenze organizzative potranno essere istituite, con sola delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie in Italia e all’estero. Art. 2 - Scopi L’Associazione si propone di: - Promuovere e valorizzare a tutti i livelli, l’imprenditorialità e le professionalità degli operatori e delle imprese che a qualunque titolo operano nel settore della gestione dei rifiuti (siano essi allo stato solido, liquido o areiforme), delle acque reflue, delle emissioni in atmosfera, degli inquinanti di natura radioattiva, acustica ed elettromagnetica, della bonifica dei siti inquinati; - Tutelare e rappresentare in ogni sede, nei limiti dello statuto, gli interessi degli Associati; - Costituire un riferimento per il settore privato e pubblico, a livello centrale e periferico, nell’ambito degli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, organizzativi e legislativi della salvaguardia ambientale; - Progettare e gestire attività formative che riguardano l’intero settore legato all’ambiente anche attingendo ai fondi nazionali o comunitari; - Promuovere e condurre attività di informazione, formazione, qualificazione, divulgazione ed aggiornamento professionale degli associati. L'Associazione si propone altresì di fornire agli associati l'assistenza tecnica e giuridica a loro necessaria per esercitare l'attività precipua in pedissequa ottemperanza delle normative in vigore. In particolare l'associazione potrà: - detenere presso la propria sede, al solo fine di provvedere alla loro compilazione e costante aggiornamento, i registri di carico e scarico dei rifiuti, ovvero di altri documenti che potranno essere previsti dalla normativa in vigore; - compilare le previste denunce annuali dei rifiuti "gestiti" da ciascun associato. Gli scopi associativi potranno essere perseguiti con tutte le attività ritenute utili e necessarie, ed in particolare: realizzare studi e ricerche; organizzare corsi di formazione, qualificazione ed informazione, seminari, convegni, conferenze e dibattiti; pubblicare bollettini, notiziari, manuali e periodici; realizzare audiovisivi; collaborare con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Istituti di ricerca, Organizzazioni sociali ed economiche. Nell’ambito dei suoi scopi associativi l’Associazione potrà organizzare e partecipare a Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro. Art. 3 - Soci L’adesione all’Associazione è libera e consentita a chiunque condivide le finalità dell’Associazione e le norme del presente Statuto ed abbia i requisiti indicati nel Regolamento di cui al successivo art. 17 (d'ora in poi chiamato "Regolamento"). L’Associazione è composta da Soci fondatori, Soci ordinari, Soci aderenti, Soci sostenitori e Soci onorari. Sono Soci fondatori le persone fisiche e le Imprese che hanno dato impulso decisivo e fattibilità all’iniziativa, promovendo e partecipando alla costituzione dell’Associazione, ed i cui nominativi sono indicati nell'atto costitutivo. Sono Soci ordinari le persone fisiche e le Imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti, in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento, redatto ed approvato, per la sola prima volta, dal Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione. Sono Soci Aderenti le persone fisiche e le imprese che non hanno ancora i requisiti per poter aderire all’Associazione in qualità di soci ordinari, ma che sono in possesso degli altri requisiti stabiliti dal Regolamento. Lo status di socio aderente è transitorio e le modalità di passaggio allo status di socio ordinario sono stabilite nel Regolamento. Sono Soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli Enti, sia pubblici che privati, che abbiano interesse alle problematiche ambientali. Sono Soci onorari, Personalità alle quali l’Associazione vuole dare particolare riconoscimento per le loro attività svolta nel campo ambientale o di difesa e valorizzazione dell’imprenditorialità del settore. I Soci fondatori, i Soci ordinari i Soci aderenti ed i Soci sostenitori, che non siano persone fisiche, sono rappresentati in seno all’Associazione dal legale rappresentante dell'impresa associata. Per essere ammesso in qualità di Socio ordinario. aderente o sostenitore occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nel Regolamento. I Soci fondatori sono esonerati dal pagamento della quota annuale. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo; essi sono esonerati dal pagamento della quota annuale. I Soci ordinari ed i Soci aderenti pagano una quota annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio sostenitore versa un contributo annuale stabilito dal Regolamento. L’ammissione in qualità di Socio ha corso e regolare validità soltanto dopo l’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della prima quota sociale. La quota di adesione decorre dal 1 gennaio dell’anno di versamento. L’adesione ha la durata di un anno solare e s’intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta con lettera raccomandata A.R. spedita entro il 30 del mese di settembre di ogni anno. Qualunque Socio è libero di recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza alcuna restrizione, senza diritto di rimborso per la quota già versata nell’anno corrente. Art. 4 - Diritti ed obblighi dei Soci I Soci fondatori, ordinari ed aderenti, in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a: - partecipare all’Assemblea degli Associati con diritto di parola e di voto; - usufruire dei servizi associativi; partecipare alle attività e manifestazioni dell’Associazione Hanno diritto di eleggibilità alle cariche sociali soltanto i Soci ordinari. I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio direttivo. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. Art. 5 - Perdita della qualifica di Socio Oltre che per motivi di legge, la qualifica di Socio si perde per: - Dimissioni presentate dal Socio. - Morosità, disposta dal Consiglio Direttivo, dopo che il Socio informato con Raccomandata A.R. persiste in tale situazione per oltre 30 giorni. - Decesso della persona fisica, del titolare dell'Impresa individuale, cessazione delle attività per le persone giuridiche, il venire meno dei requisiti indicati nel Regolamento. - Radiazione per indegnità, non ottemperanza dei dettati statutari o delle disposizioni degli Organi sociali, deliberata dal Consiglio Direttivo. Art. 6 - Organi sociali Sono organi dell’Associazione: - L’Assemblea Nazionale - Il Presidente Nazionale - Il Consiglio Direttivo Nazionale Art. 7 – Assemblea Nazionale 1. Possono partecipare all’Assemblea Nazionale tutti gli iscritti che alla data di invio della convocazione (da avvenire con le modalità indicate al successivo punto 5) risultino in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio, può rappresentare, per delega espressa, un solo altro associato. 2. Il voto potrà essere espresso, previa definizione delle modalità da parte dell’Assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, sempre nel rispetto delle norme legislative vigenti. E’ ammesso il voto per corrispondenza; le relative modalità ed i casi in cui essa è ammessa sono definiti nel Regolamento. 3. Restano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, si ricorrerà a voto di ballottaggio. 4. L’Assemblea Nazionale è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente nazionale o per richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. 5. La convocazione dell'Assemblea Nazionale, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione, deve avvenire almeno 20 giorni prima della data stabilita, secondo le modalità previste nel Regolamento. 6. L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti di persona o per delega la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; essa è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 7. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei voti espressi; l’astensione dal voto viene computata come voto negativo. I deliberati dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli iscritti, fatto salvo il diritto di recesso. 8. L’Assemblea Nazionale: a. delibera sul programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo, sulle priorità di attuazione e sulle strategie da attivare per il raggiungimento degli scopi associativi; b. delibera, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in merito al bilancio consuntivo, a quello preventivo e in merito alla relazione sulla gestione economica; c. delibera in merito alla relazione sulle attività sociali già svolte; d. nomina i Soci onorari; e. approva le variazioni allo Statuto e al Regolamento dietro proposta del Consiglio Direttivo; f. elegge i Componenti del Consiglio Direttivo; g. elegge il Presidente nazionale; h. delibera lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori; i. all’Assemblea Nazionale possono partecipare, in qualità di uditori, invitati dal Consiglio direttivo. Art. 8 - Presidente Nazionale 1. Il Presidente nazionale rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della esecuzione delle decisioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo. 2. Il Presidente nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; egli resta in carica anche nel caso di dimissioni e rielezioni del Consiglio Direttivo. Possono candidarsi a Presidente nazionale soltanto i Componenti del Consiglio Direttivo che abbiano ricoperto la carica per almeno due mandati consecutivi. 3. In caso di urgenza, il Presidente, sentito il Segretario Nazionale, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo; le decisioni assunte devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile. 4. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione: egli può delegare i poteri di firma anche disgiunta al Segretario Nazionale ed al Tesoriere. Questi possono essere co-intestatari di conti correnti bancari e postali. 5. Il Presidente può svolgere i propri compiti anche avvalendosi di consulenti esterni a cui demandare l'incarico di esame e di parere sulle questioni di carattere tecnico, scientifico o legislativo inerenti l'attività dell'Associazione; tali Consulenti, possono, se chiamati, intervenire con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo. Art. 9 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori e da altri soci ordinari eletti dall'Assemblea Nazionale, questi ultimi solo se partecipano all'assemblea in quanto risultano in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ordinari per essere eleggibili devono essere iscritti all’Associazione da almeno tre anni consecutivi. I Soci fondatori sono di diritto membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo può avere al suo interno un numero massimo di 9 ed un numero minimo di 5 Componenti, inclusi i soci fondatori; il numero dei Componenti deve essere Deliberato dall'Assemblea dei Soci. I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, ad eccezione dei soci fondatori che hanno mandato di durata illimitata, e sono rieleggibili. L’assenza di un Consigliere, a tre adunanze consecutive se eletto fra i Soci ordinari ed a cinque adunanze consecutive se eletto fra i Soci fondatori, senza giustificata motivazione, ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti; in mancanza di quest’ultimo verrà sostituito per cooptazione fra i soci eleggibili. Il Consigliere, non socio fondatore, decade dalla carica anche per una delle seguenti motivazioni: a. votazione a maggioranza, insindacabile, degli altri Consiglieri. Perché la votazione sia valida occorre la presenza del 70% dei Componenti del Consiglio Direttivo in carica; b. scadenza del mandato. I soci fondatori possono essere espulsi dal Consiglio Direttivo solamente nel caso in cui vi sia l’unanimità di voto da parte dei restanti soci fondatori. Qualora per qualsiasi motivo, durante il mandato, venga meno un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il successore in base alla relativa graduatoria dell’ultima votazione dell’Assemblea Nazionale. In assenza di non eletti, può essere eletto direttamente dal Consiglio Direttivo un socio regolarmente iscritto, presentato da almeno tre Consiglieri in carica; il nuovo Consigliere conserverà l’incarico sino alla successiva votazione dell’Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno tre volte l’anno. La convocazione può avvenire con lettera inviata per raccomandata A/R, od anche via telefax o E-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. Nel caso la convocazione avvenga via telefax o via E-mail, si deve poter dimostrare che il destinatario abbia ricevuto effettivamente la convocazione stessa; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 3 giorni a mezzo di telegramma o fonogramma. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su richiesta, o previo formale invito, i responsabili delle Sezioni Tematiche eventualmente costituite. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal vice presidente, o in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano presente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di un terzo dei suoi Componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; l’astensione dal voto viene computata come voto negativo e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo delibera a voto palese. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti intesi al funzionamento e allo sviluppo dell’Associazione in conformità agli scopi e alle attività previste dall’art. 2 del presente Statuto, ed in particolare: a. elegge tra i suoi Componenti il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; b. affida ai suoi Componenti, sulla base delle competenze professionali di ciascuno, determinati incarichi associativi. c. elegge tra i soci ordinari, anche non suoi Componenti, i responsabili delle sezioni tematiche; d. promuove e coordina le attività dell'Associazione, in armonia con le indicazioni dell'Assemblea Nazionale, agendo anche nei confronti di enti privati o pubblici, nazionali od internazionali, e prendendo le iniziative che di volta in volta appaiono più opportune; e. redige e propone all’Assemblea Nazionale le variazioni allo Statuto e al Regolamento; f. elabora e sottopone all'Assemblea Nazionale, il programma annuale, le priorità di attuazione e le modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi; g. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, stabilendone i relativi poteri; h. esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Associazione, ne esamina i bilanci e le eventuali variazioni nel corso dell’esercizio; i. sottopone all'Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo, quello preventivo ed una relazione sulla gestione economica; j. procede alla radiazione del socio resosi colpevole di atti di incapacità e/o di indegnità professionale tali da screditare l'Associazione e/o di attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione; k. risolve le controversie sociali sorte tra gli iscritti, tra questi e l’Associazione e tra i suoi organi sociali; l. giudica ex bono et aequo e le sue decisioni sono vincolanti ed inappellabili; m. esamina le domande di ammissione all'Associazione, ne decide l'ammissibilità e provvede ad inserire i richiedenti ammessi nelle diverse Sezioni Tematiche previste dal Regolamento; n. delibera in merito alle domande presentate dagli iscritti per il passaggio di categoria; o. propone all'Assemblea Nazionale la nomina dei soci onorari; p. definisce, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle altre deliberazioni degli organi sociali, gli ambiti operativi delle cariche e degli incarichi affidati ai suoi Componenti; q. vigila sul rispetto e sull’applicazione scrupolosa dello Statuto, del Regolamento e delle altre deliberazioni degli organi sociali; r. delibera in merito all’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; s. dichiara decaduto l’iscritto moroso; t. delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione o sull'apertura di sedi periferiche o decentralizzate; u. propone all’Assemblea Nazionale lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori. Art. 10 - Tesoriere 1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Componenti e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso; egli è rieleggibile. 2. Il Tesoriere ha, in particolare, il compito di: a. tenere e controllare la documentazione contabile relativa alla gestione economica dell’Associazione; b. tenere il bilancio economico dell’Associazione; c. firmare, congiuntamente con il Presidente Nazionale gli atti finanziari di straordinaria amministrazione; d. curare la riscossione e la custodia delle quote associative e degli altri introiti dell'Associazione; e. curare l’erogazione dei fondi per gli impegni di spesa deliberati dall'Assemblea Nazionale o dal Consiglio Direttivo; f. provvedere, entro 45 giorni dopo la chiusura dell’esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo ed entro 2 mesi prima della chiusura, alla redazione di quello preventivo e presentarli, accompagnati da una relazione, al Consiglio direttivo nazionale prima ed all’Assemblea Nazionale successivamente; g. presentare alle riunioni del Consiglio Direttivo un resoconto sui movimenti e sulla situazione di cassa dell'Associazione. 3. Per l’esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Tesoriere può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di professionisti esterni che svolgano l'attività precipua in materia contabile. 4. Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della Cassa a semplice richiesta di ciascuno dei Consiglieri. Art. 11 - Segretario Nazionale 1. Il Segretario Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Componenti. 2. Il Segretario Nazionale è responsabile dell’organizzazione e della gestione della Segreteria Nazionale; egli dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. 3. Il Segretario Nazionale ha, in particolare, il compito di curare: a. i collegamenti tra gli organi sociali; b. la trasmissione/diffusione delle informazioni e degli atti associativi all’interno ed all’esterno dell’Associazione; c. la convocazione, la gestione delle Assemblee Nazionali, delle riunioni del Consiglio Direttivo e la redazione dei rispettivi verbali; d. la conservazione di ogni documento interno all’Associazione e l'accesso dei soci ai medesimi secondo i criteri di riservatezza dei dati stabili dalle leggi vigenti e dal Consiglio Direttivo; e. l’aggiornamento del Registro Nazionale degli iscritti; f. i collegamenti con le sedi periferiche o decentralizzate dell'Associazione eventualmente costituite; g. i contatti con gli Enti esterni; h. l'erogazione dei servizi amministrativi dell’Associazione. Per l’esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Segretario Nazionale può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di strutture esterne Art. 12 - Compensi e rimborsi Le modalità per il pagamento di prestazioni professionali ed il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per lo svolgimento di attività connesse con le cariche e/o con gli incarichi associativi sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Art. 13 – Sezioni Tematiche 1. L’Associazione può organizzarsi in sezioni tematiche, queste individuate ed elencate nel Regolamento; 2. A capo di ciascuna sezione tematica vi è un responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo. 3. Il responsabile della sezione tematica dura in carica per il tempo stabilito dal Regolamento e può essere sollevato dal suo incarico su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. 4. Il Consiglio Direttivo può istituire altre sezioni tematiche o modificare quelle già individuate nel regolamento di cui all'art. 17 del presente statuto, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto. Art. 14 - Fondo comune e Patrimonio 1. Il fondo comune e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote degli iscritti, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici o privati, dai beni che per qualsiasi titolo pervengono all'Associazione, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, dai proventi da manifestazioni e dalle attività, dagli interessi del fondo patrimoniale. 2. Fatti salvi gli importi delle quote di ammissione e di iscrizione annuale determinati per ciascuna categoria di iscritti dal Consiglio Direttivo, i versamenti possono essere di qualunque entità, ma in nessun caso essi sono trasmissibili, rivalutabili o ripetibili. 3. Il versamento delle quote sociali non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte. 4. Durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione 1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei voti espressi da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto; 2. In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione del fondo comune. 3. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede a convocare una nuova Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla data di svolgimento della precedente. Se anche in questo caso non si raggiunge il quorum richiesto, il Consiglio Direttivo dichiara sciolta l'Associazione e provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo. Qualora il Consiglio Direttivo risulti non operante, l'obbligo di nomina dei liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo spetta al Presidente o, in mancanza, al Vicepresidente o, in mancanza, agli altri componenti del Consiglio direttivo. 4. In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale fondo comune residuo sarà devoluto ad enti e/o organizzazioni con finalità analoghe, o ad Enti di beneficenza, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli iscritti. Art. 16 - Esercizi sociali 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Per 20 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, copia dei medesimi è a disposizione degli iscritti presso Art. 17 – Regolamento Nazionale Le modalità di iscrizione dei Soci e di gestione dell’Associazione, nonché la individuazione di sezioni tematiche, in osservanza delle norme statutarie sono quelle precisate nel Regolamento nazionale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea. Eventuali modifiche del Regolamento sono attuate con la medesima procedura prevista per lo Statuto. Art. 18 - Variazioni dello Statuto Le variazioni del presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e devono essere approvate dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza dei voti espressi da almeno la metà degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe. Art. 19 - Norme di legge Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Art. 20 - Norma transitoria 1. Per tutto il primo mandato il consiglio Direttivo è composto dai firmatari dell'atto costitutivo dell’Associazione (definiti soci fondatori) e dai Componenti successivamente eletti da essi soci fondatori in occasione dei successivi Consigli Direttivi. 2. Il numero dei Componenti del Consiglio direttivo per tutto il primo mandato è stabilito dai Soci fondatori che deliberano a maggioranza. 3. Per tutto il primo mandato è nominato Presidente Nazionale l’ing. Nicola Giovanni GRILLO; 4. Per il primo anno di vita dell’associazione il numero e la nomina dei Consiglieri da eleggere fra i soci non fondatori è a discrezione dei soci fondatori che decidono a maggioranza. 5. Per i primi tre anni il Regolamento di cui al precedente art. 17 è quello approvato dal Consiglio direttivo dei soci fondatori nella sua prima seduta utile; 6. Per il primo periodo i Componenti del Consiglio Direttivo, non soci fondatori, dureranno in carica sino all’Assemblea nazionale successiva all’anno 2003. |