Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali

Il Responsabile Tecnico Ambientale delle imprese che effettuano la corretta gestione dei rifiuti

 

Il Responsabile Tecnico Ambientale è la figura professionale che si deve occupare di tutte le questioni tecniche e sanitarie relative alla corretta gestione dei rifiuti.

I propri compiti, oltre la pianificazione, supervisione e implementazione delle attività di gestione dei rifiuti, comprendono anche la consulenza ambientale e la verifica dell’applicazione delle misure tecniche e sanitarie di salvaguardia dell’ambiente e della salute dei lavoratori

 

Una definizione della figura del Responsabile Tecnico Ambientale1 è contenuta nella Circolare n° 2866 del 21.04.1999 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Secondo tale Circolare, “il Responsabile Tecnico Ambientale è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e dei mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”.

La definizione non aiuta certo a delimitare il confine della responsabilità in capo a tale figura rispetto quella competente al legale rappresentante dell’azienda. Tuttavia non vi sono dubbi che egli, oltre che destinatario delle norme generali in tema di responsabilità civile, penale ed amministrativa, sia, unitamente al legale rappresentante dell’azienda, destinatario dei precetti (e delle sanzioni per il loro mancato rispetto), contenuti nelle disposizioni in tema di diritto ambientale.

A tale proposito è opportuno rilevare che il D. Lgs. n° 152/2006, all’art. 178, stabilisce che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione e prevenzione, fornendo così uno standard generale di riferimento la cui violazione deve essere valutata ai fini della responsabilità civile ex art. 2043 codice civile2 ed in sede penale come strumento di graduazione della colpa; peraltro la posizione di garante del Responsabile Tecnico Ambientale è altresì onerata, soprattutto in sede penale e relativamente ai reati omissivi, dall’elevata competenza tecnico-pratica nel settore ambientale (requisito di accesso previsto dalla norma in aggiunta a quelli soggettivi, quale l’assenza di condanne penali o di misure interdittive, richiesti anche per il legale rappresentante) di tale figura poiché eventuali addebiti di negligenza, imprudenza ed imperizia vengono valutati più severamente in quanto riferiti non all’uomo medio ma ad homo eiusdem professionis et condicionis.

Pertanto, se è vero che il legale rappresentante dell’azienda ed il Responsabile Tecnico Ambientale spesso sono chiamati a rispondere in concorso di illeciti commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa, è altrettanto vero che proprio per l’elevata competenza tecnico-pratica nel settore ambientale è il secondo, qualora venga accertata l’esistenza di una valida ed efficace delega di funzioni, a correre un maggior rischio di addebito di illeciti a suo carico, a volte esonerando l’altro dalla responsabilità, in virtù delle maggiori conoscenze dell’agente in concreto valutate ex ante.

Infatti, mentre un primo orientamento della giurisprudenza della Cassazione riteneva, pur in presenza di una valida ed efficace delega di funzioni comunque responsabile il legale rappresentante a cui era addebitata una sorta di culpa in vigilando, una lenta ma costante evoluzione a portato oggi a riconoscere, ricorrendo determinati requisiti, un vero e proprio passaggio di responsabilità in capo a questa figura professionale nella sua qualità di delegato.

 

In particolare, la sentenza del 06.06.2002, n° 21925 riconosce l’avvenuto passaggio di funzioni e responsabilità al delegato qualora il delegante riesca a provare:

-la notevole dimensione dell’azienda;

-di non aver interferito nell’attività del delegato;

-di aver esercitato un controllo generale sull’attività del delegato;

-di aver conferito una delega formale avendone dato opportuna pubblicità;

-il possesso dei requisiti professionali e tecnici richiesti per l’incarico al delegato.

 

In successive decisioni la Corte ha opportunamente inserito il requisito di aver delegato un soggetto dotato di potere di scelta e di un budget adeguato all’esecuzione delle funzioni attribuite, mentre ha ritenuto non necessario il requisito di cui al precedente punto 3 qualora la delega sia stata formalmente attribuita.

A tale proposito si ritiene che la delega contenuta nell’atto di nomina del Responsabile Tecnico Ambientale, da allegare al momento dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia una delega formale; alcuni ritengono comunque opportuno conferire una ulteriore delega che definisca meglio i ruoli e forse è questa la soluzione preferibile laddove la nomina del Responsabile Tecnico Ambientale depositata presso l’Albo non contenga una specifica elencazione delle singole competenze costituenti la misura della funzione delegata (ricordiamo che la competenza è la “misura” della funzione secondo la dottrina amministrativa).

La puntuale elencazione delle competenze delegate è fondamentale in caso di illeciti penali in quanto, a differenza che nel civile, è vietato il ricorso all’analogia per individuare le fattispecie di reato in ossequio al principio costituzionale della riserva di legge.

 

In virtù del fatto che il Responsabile Tecnico Ambientale, pur non sostituendosi all’imprenditore, ha una sfera più ampia di responsabilità a causa di una più severa valutazione della colpa (per negligenza, imprudenza, imperizia, mancato rispetto delle norme ma anche dei principi di precauzione e prevenzione che informano la legislazione ambientale) e della sua posizione di garanzia, è evidente l’estrema attenzione che egli deve costantemente prestare nell’esecuzione delle proprie funzioni per non incorrere nella commissione di comportamenti ritenuti illeciti e sanzionati.

 

I requisiti del Responsabile Tecnico Ambientale per le  varie categorie di iscrizione sono quelli riportati nelle rispettive e vigenti Deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali.


Ulteriori informazioni al link http://www.responsabilitecnici.it

 

1. Si noti bene: la figura del Responsabile Tecnico Ambientale è ben diversa, sia in quanto a compiti che a responsabilità, dal Direttore tecnico eventualmente nominato per l’impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti.

2. Art. 2043-Risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.



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